Art. 2.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.